Le spese prededucibili nel fallimento

Le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non sono ammesse in prededuzione, senza che assuma rilievo la sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l’inerenza delle spese sostenute all’amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 11 settembre 2019, n. 22725)