Sull’interruzione del rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale
La clausola del contratto tra avvocato e cliente-consumatore che preveda la corresponsione integrale del compenso al professionista a prescindere da quanta attività stragiudiziale sia in concreto svolta e quindi anche in caso di interruzione anticipata del rapporto contrattuale non ha natura vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo in quanto non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il corrispettivo della prestazione, con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione, è da considerarsi come l’oggetto del contratto e non può pertanto fondare la valutazione del carattere vessatorio della clausola ai sensi dell’art. 34, punto 2, Codice del Consumo, quando è stato individuato in modo chiaro e conoscibile o ha costituito oggetto di trattativa tra le parti.
(Tribunale di Rovigo, 5 luglio 2019)