Se l’inadempimento dell’avvocato non è estremamente grave non è giustificata la risoluzione del contratto

L’inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest’ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell’attività esercitata; nel senso che l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (esclusa, nella specie, la responsabilità del professionista che non aveva informato il cliente del deposito di un prospetto di pagamenti effettuato dalla controparte).

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2023, n. 11801)