Ripartizione spese condominiali
Nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di interrati) in proprietà singola svolga la funzione di consentire l’accesso all’edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini. Ove, poi, il solaio funga da cortile e su di esso vengano consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile preponderante il degrado della pavimentazione, per sarebbe illogico accollare per un terzo le spese relative ai condomini dei locali sottostanti.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 giugno 2021, n. 18006)