La portineria è parte del condominio e non può esserci subingresso in caso di decesso del custode

Affinché un locale sito nell’edificio – che, per la sua collocazione, può essere adibito ad alloggio del portiere, oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa – diventi una parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 2), occorre che, all’atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio comune (nel caso di specie, tale destinazione era stata impressa dal Regolamento condominiale, il quale annoverava l’appartamento del portiere tra i beni comuni, pertanto la Corte ha rigettato il ricorso degli eredi del portinaio deceduto, i quali rivendicavano la proprietà dell’appartamento).

(Cassazione Civile, 20 settembre 2022, n. 27407)