Nessuna scriminante per il guidatore che non dimostri lo stato di necessità
Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino. In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso (confermata la sanzione irrogata al ricorrente che si era messo alla guida nonostante la patente sospesa, sostenendo che tale condotta fosse dovuta alla necessità di fa soccorrere la fidanzata che lamentava un presunto malore).
(Cassazione Civile, ordinanza, 15 marzo 2023, n. 7457)