Responsabilità penale dell’amministratore di fatto
In tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi dell’art. 2639 c.c., assume la qualifica di amministratore di fatto della società fallita risponde al pari dell’amministratore di diritto, al di là delle mere qualifiche formali, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di condotte illecite di quest’ultimo. La posizione dell’amministratore di fatto va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche.
(Cassazione Penale, 19 dicembre 2018, n. 57419)