Sul danno da riduzione della capacità lavorativa

In presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5458)