Sul perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall’intenzione di regolare la crisi d’impresa

Il cosiddetto pre-concordato di cui all’art. 161, comma 6, legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall’art. 161, commi 1, 2 e 3, legge fall., secondo cui all’imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell’emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale; la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall’imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall’imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell’art. 161, comma 6, legge fall.; il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall’art. 161, comma 6, legge fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l’iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario; la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10 l. fall., costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; la domanda anticipata di concordato presentata all’ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d’insieme in cui l’iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall’intenzione di regolare la crisi d’impresa.

(Cassazione Civile, 12 marzo 2020, n. 7117)