Interruzione della prescrizione in materia di vendita: basta la raccomandata

L’ art. 1495, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell’ambito di un contratto di compravendita, non è necessario istaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 luglio 2019, n. 18672)