L’erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario di polizze vita
L’erede che abbia necessità di agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli artt. 533 e seguenti c.c. o per la collazione ha diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazioni il nominativo del beneficiario di polizza vite stipulate dal de cuius; tale diritto è riconosciuto dall'art. 6 par. 1 lett f del Regolamento UE 2016/679, il quale stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello della riservatezza dei dati personali.
(Tribunale di Treviso, 27 febbraio 2020)
Sul rapporto tra diritto all'oblio, diritto di cronaca e storiografia
In tema di rapporti tra il diritto di riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione, protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681)