Comunicazione illeggibile e buona fede del destinatario

In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

(Cassazione Civile, 28 maggio 2021, n. 15001)


Contestazione dei consumi ed onere probatorio

Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.

(Cassazione Civile, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 297)

La genesi della vicenda si ritrova nella notifica di un decreto ingiuntivo, da parte del fornitore di energia elettrica, nei confronti di una società utente, per il pagamento degli importi contenuti in alcune fatture e riferiti a consumi superiori alla norma.
La società utente presentava opposizione, contestando la pretesa creditoria e la stessa debenza degli importi ivi indicati, ma il tribunale, ritenendole entrambe pienamente provate, la rigettava.
lo stesso accadeva in appello, da qui il ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha innanzitutto sostenuto che il contratto e le fatture non bastassero a giustificare gli importi addebitati.
Tenuto conto però del fatto che il contatore era stato accettato da entrambi i contraenti come strumento di contabilizzazione dei consumi, ricadeva sull’utente dimostrare l’anomalia del suo funzionamento.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tali disfunzioni dipendono per lo più da guasti occulti o che comportano verifiche tecniche che l’utente non è in grado di eseguire, poiché sprovvisto delle necessarie competenze tecniche (sentenza n.13605/2019).
Pertanto, conclude la Corte, è necessario fare riferimento ad una serie articolata di criteri di riparto dell’onere probatorio, che ricadono su entrambi i soggetti.
Dunque, se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività.
Al gestore spetta invece l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.
Se, invece, l’utente contesta l’eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l’onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell’adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.


Quando la fattura commerciale è prova

La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l’emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26801)

In forza di fatture commerciali la società Alfa otteneva, nei confronti di Beta, l’ingiunzione di pagamento di una somma, quale corrispettivo della vendita di materiali di ricambio per auto.
Rigettata l’opposizione dal Tribunale, Beta adiva la Corte d’Appello, che riformava la sentenza e rigettava la richiesta di pagamento di Alfa.
Alfa ricorre per cassazione censurando la sentenza nella parte in cui ha negato l’efficacia probatoria delle fatture, nonostante queste fossero state accettate e regolarmente annotate nei registri IVA.

La Corte di legittimità afferma che la fattura commerciale «non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto».
Inoltre, «una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti».
È stato poi chiarito, afferma la Cassazione, che «pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c. per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito», in quanto la relativa annotazione con richiamo alla fattura non è altro che un atto ricognitivo del fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la natura confessoria ex art. 2720 c.c..


Notifica a mezzo PEC del ricorso per dichiarazione di fallimento alla società cancellata dal Registro Imprese

E’ valida la notificazione effettuata all’indirizzo PEC della società fallita e cancellata dal registro delle imprese. Infatti, la disattivazione dell’indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell’impresa dal sopradetto registro, ma è conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31052)


Interruzione della prescrizione in materia di vendita: basta la raccomandata

L' art. 1495, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell'ambito di un contratto di compravendita, non è necessario istaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 luglio 2019, n. 18672)


CTU esplorativa tra mancata produzione e necessità di speciali cognizioni tecniche

Quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, è consentito al CTU di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (massima non ufficiale).

(Tribunale di Parma, 7 febbraio 2019)


Nullo il decreto ingiuntivo dei genitori contro il figlio finalizzato a sottrarre beni ai creditori

Se nel corso degli anni i genitori hanno destinato al figlio denaro a fondo perduto favorendone un arricchimento privo di corrispettività e, solo in prossimità del suo default, si sono muniti di un riconoscimento di debito (e di un assegno bancario) azionandolo poi anche in via monitoria, è da accogliersi l’opposizione di terzo ex art. 404 C.p.C. promossa dagli altri creditori (massima non ufficiale).

(Tribunale di Parma, 15 aprile 2019, n. 613)


Rimborso del finanziamento soci e competenza

I rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c., ivi compresa la richiesta di rimborso del finanziamento effettuato dal socio in favore dell’ente, rientrano nel concetto di rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 168/2003, in relazione ai quali sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate.

(Cassazione Civile, 28 maggio 2019, n. 14668)


La legittimazione all'azione di correzione della sentenza

La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c..

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18442)


Consulenza tecnica d’ufficio e discrezionalità del giudice

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

(Cassazione Civile, 5 febbraio 2018, n. 2668)