La notifica della sentenza via PEC e a mezzo Ufficiale Giudiziario

Nel caso in cui la parte provveda alla notificazione della sentenza di secondo grado alla controparte, ai fini del decorso del termine breve, di cui all’art. 325 C.p.C., dapprima, a mezzo posta elettronica certificata e, successivamente, a mezzo Ufficiali Giudiziari, è alla prima notificazione che deve aversi riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta dalla controparte.

(Cassazione civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28339)