Atto notificato via pec e casella del destinatario piena: quali le conseguenze?
In caso di notificazione a mezzo PEC di un atto di impugnazione, qualora la casella del destinatario risulti piena e – come tale – non in grado di ricevere il messaggio di posta elettronica, parte notificante dovrà attivarsi tempestivamente per procedere ad una nuova notifica con le modalità ordinaria di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c..
(Cassazione Civile, 20 dicembre 2021, n. 40758)
Sul valore probatorio delle copie
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Ne discende che qualora manchi la produzione del contratto originale espressamente richiesta ed in assenza di diversa prova, non ci si potrà avvalere del documento in questione, che risulta pertanto inutilizzabile nel giudizio.
(Tribunale di Brindisi, 9 marzo 2020, n. 440)
Pagamento del credito in pendenza di concordato, tra data di assegnazione e data di versamento
L’ordinanza di assegnazione del credito definisce il processo esecutivo presso terzi e pertanto il pagamento ad opera del terzo in esecuzione dell’ordinanza stessa è estraneo alla procedura esecutiva.
Per l’effetto è legittimo il pagamento eseguito dai terzi pignorati in favore della creditrice procedente in un procedimento esecutivo presso terzi in pendenza della procedura di concordato preventivo della debitrice esecutata, in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.
(Tribunale di Milano, 1 ottobre 2018, n. 9609)
La negoziazione assistita obbligatoria contrasta coi principi della Carta dei Diritti UE?
Secondo i principi comunitari, qualsiasi tipo di ADR (Alternative Dispute Resolution) avente carattere obbligatorio può ritenersi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva (artt. 6 e 13 della CEDU ed art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) purché soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni: (i) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; (ii)non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; (iii) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; (iv) sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone; (v) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti.
La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta l’ultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Pertanto la norma che viene qui in rilievo (art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(Tribunale di Verona, ordinanza 27 febbraio 2018)