Destinazione dei fondi rischi
Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria.
(Tribunale di Aosta, 22 ottobre 2019)
Prova della sussistenza del contratto sociale
Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni; sì che, finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale, fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali..
(Cassazione Civile, 28 ottobre 2019, n. 27541)