La promessa di pagamento che contiene le ragioni e i fatti da cui deriva il debito ha natura di confessione
La promessa di pagamento ha una specifica rilevanza processuale (come prevede l’art. 1988 Cod. Civ.), dispensando colui che la sfrutta in giudizio di provare i fatti costitutivi della pretesa su cui si fonda. Se però la promessa di pagamento contiene anche l’indicazione delle ragioni e dei fatti da cui deriva il debito relativo, allora acquisisce natura di confessione. Quest’ultima, essendo prova legale, può essere revocata soltanto dimostrando l’errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione come prevede l’art. 2732 Cod. Civ..
(Cassazione Civile, 20 aprile 2018, n. 9880)