La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l’emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26801)

In forza di fatture commerciali la società Alfa otteneva, nei confronti di Beta, l’ingiunzione di pagamento di una somma, quale corrispettivo della vendita di materiali di ricambio per auto.
Rigettata l’opposizione dal Tribunale, Beta adiva la Corte d’Appello, che riformava la sentenza e rigettava la richiesta di pagamento di Alfa.
Alfa ricorre per cassazione censurando la sentenza nella parte in cui ha negato l’efficacia probatoria delle fatture, nonostante queste fossero state accettate e regolarmente annotate nei registri IVA.

La Corte di legittimità afferma che la fattura commerciale «non solo ha efficacia probatoria contro l’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contrente destinatario della prestazione che ne è oggetto».
Inoltre, «una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti».
È stato poi chiarito, afferma la Cassazione, che «pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c. per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito», in quanto la relativa annotazione con richiamo alla fattura non è altro che un atto ricognitivo del fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la natura confessoria ex art. 2720 c.c..