Oneri probatori nel risarcimento

La domanda risarcitoria deve essere rigettata qualora il proponente si sia limitato a richiedere il risarcimento di “tutti i danni causati e causandi” in forma assolutamente generica, senza mai specificare in cosa consistessero i danni di cui chiedeva il ristoro, non potendo le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, dovendo invece le stesse includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta (nel caso di specie, il richiedente, oltre a non aver descritto i danni asseritamente subiti, non ha allegato i parametri e criteri idonei a consentire al giudice di procedere ad una valutazione quanto meno equitativa di tali danni ex art. 1226 c.c.).

(Tribunale di Salerno, 22 febbraio 2018 n. 745)