Decurtazione punti
Il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo -punti (nella specie, l’automobilista aveva commesso in un anno tre violazioni da cinque punti: obbligatorio quindi un nuovo esame. Irrilevanti le mancate comunicazioni da parte del Ministero dei Trasporti).
(Cassazione Civile, 11 dicembre 2020, n. 28298)