Il valore probatorio della quietanza di pagamento nel fallimento
La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore successivamente fallito, attestante l’avvenuto pagamento effettuato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento non esplica il valore probatorio della confessione stragiudiziale ex art. 2375 Cod. Civ., nel giudizio avverso il creditore fallito. La quietanza infatti è suscettibile di produrre effetti vincolanti solo fra le parti originarie della stessa e, dunque, fra l’autore ed il destinatario mentre, nel giudizio fallimentare, il curatore, pur ponendosi nella medesima posizione sostanziale del fallito, è di fatto una parte processuale diversa per cui, nei suoi confronti, la quietanza avrà il semplice valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15591)