Sull’obbligo di potatura delle piante poste a confine tra i due fondi
In base alla formulazione dell’art. 898 c.c., il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell’essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un’istanza di tutela per equivalente.
(Cassazione Civile, ordinanza, 27 ottobre 2021, n. 30188)