Donazione e bene parzialmente personale
In tema di comunione legale tra i coniugi, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo deve ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non invece per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra coniugi.
(Cassazione Civile, 16 luglio 2021, n. 20336)