Quando è legittimo il recesso del socio
La modifica della facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea onde esercitare il diritto di voto non può essere considerata modifica dei diritti di partecipazione legittimanti il recesso, dovendosi riaffermare il principio secondo cui i diritti di partecipazione di cui all’articolo 2437 c.c. lettera g) sono da riferirsi ai soli diritti di natura economica discendenti dalla partecipazione societaria. La modifica statutaria della facoltà di delega non incide neanche sul diritto di voto perché non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modificazione della facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea, cosa in sé diversa dal riconoscimento del diritto di voto; il socio, nonostante la modifica, continua a godere dei medesimi diritti di voto, di talché è da escludersi la sua legittimazione al recesso.
(Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021)