Illecito plurioffensivo e criteri di determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 aprile 2023, n. 10335)
Violazioni urbanistiche del progettista e direttore lavori e loro punibilità
Ai fini della non punibilità nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (in specie era stata appunto così esclusa la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato).
(Cassazione Penale, 25 settembre 2019, n. 39317)
Cose in custodia e lastrico solare
Nel caso di infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di copertura condominiale, di proprietà comune, che abbiano cagionato danni all’unità immobiliare sottostante, il condominio, in applicazione del principio della responsabilità da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., e dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, recentemente intervenuta a dirimere il contrasto interpretativo sul tema insorto, è tenuto all’eliminazione delle cause delle problematiche ed a risarcire ai proprietari il danno patrimoniale, determinato e liquidato secondo i principi che regolamentano la responsabilità extra contrattuale, nonché il danno non patrimoniale, ove sussistente, e nei limiti dell’assolvimento al relativo onere probatorio, configurabile, sia nel caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, che di fatti lesivi di diritti dominicali.
(Tribunale di Napoli, 19 marzo 2018, n. 2703)
Responsabile l’hosting provider passivo che non rimuove i contenuti illeciti
Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 70/2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2019, n. 7709)
Custodia di un bene destinato all'attività di culto
La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudini asservito ad un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale sui cui insiste il bene a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841)
Errata segnalazione alla centrale rischi e prova del danno
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato.
(Cassazione Civile, ordinanza 8 gennaio 2019, n. 207)
Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
In materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, ma solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inipotizzabile, a carico del venditore, il doppio titolo di responsabilità, ove il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che un fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, atteso che tale danno è conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, che resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, con azione soggetta a prescrizione annuale).
(Cassazione Civile, 6 luglio 2017, n. 16654)
La responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno alterato è di tipo contrattuale
Nell’ipotesi di assegno che sia stato trafugato e sottoposto ad alterazione, oppure nell’ipotesi in cui vengano alterati i documenti personali della persona che presenta l’assegno per l’incasso, in modo da farli corrispondere al nome del prenditore dell’assegno, la responsabilità della banca negoziatrice si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale nello schema del c.d. “contatto sociale” qualificato.
Ne consegue che, vertendosi in tema di (in)adempimento contrattuale, non può predicarsi un criterio di responsabilità oggettiva che prescinda del tutto dall’elemento della colpa, ascrivibile all’operatore bancario.
Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, la prova dell’esatto adempimento deve essere fornita dalla banca a cui l’inadempimento sia ascritto.
La sussistenza della responsabilità deve essere valutata secondo i canoni più rigorosi rispetto a quelli dell’ordinaria diligenza, ossia quella dell’operatore professionale qualificato; la banca risponderà quindi anche per l’ipotesi di colpa lieve.
(Cassazione Sez. Un. Civili, 21 maggio 2018, n. 12477)
Obblighi di diligenza del notaio
Il notaio non può limitarsi al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovrintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo che si interessi anche delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti. (Nel caso di specie, in cui le parti di un preliminare avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che fosse dovere del notaio avvertirle che il c.d. “effetto prenotativo” del preliminare cessa qualora, entro tre anni dalla sua trascrizione, non sia eseguita quella del contratto definitivo o della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre).
(Cassazione Civile, 18 maggio 2017, n. 12482)
Responsabilità del costruttore e del custode
Il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.; tuttavia per "fatto del terzo" deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
(Cassazione Civile, 9 novembre 2017, n. 26533)