L’Amministratore di condominio non è responsabile della raccolta differenziata male eseguita dai condomini
L’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione di infrazioni (esclusa, nella specie, la responsabilità solidale dell’amministratore derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata al cui interno erano stati conferiti irregolarmente dei rifiuti).
(Cassazione Civile, 14 febbraio 2023, n. 4561)