Mala gestio amministratore delegato e responsabilità dei consiglieri
Nelle società di capitali, l’obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, OdV di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate. Esiste, insomma, un sistema di controllo policentrico, a tutela dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione.
Pur in presenza di deleghe gestorie, residua una serie di poteri e doveri in capo al c.d.a., che dall’esistenza delle deleghe non viene affatto spogliato dalle sue funzioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2017, n. 31204)