Responsabilità amministratori e risarcimento del danno
In caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili, dall’omessa tenuta della contabilità, che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge degli amministratori, in quanto tale potenzialmente lesiva, il danno non può essere quantificato in via automatica nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare. tale criterio differenziale può essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne ricorrano i presupposti.
(Cassazione Civile, ordinanza 3 ottobre 2018 n. 24103)