Azioni nei confronti dell’amministratore di società

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo, o il socio, è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione, di natura aquiliana, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

(Cassazione Civile, 30 maggio 2019, n. 14778)