Danni da perdita del rapporto parentale e responsabilità della struttura sanitaria
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
(Cassazione Civile, 27 ottobre 2023, n. 29859)
Piscine private a uso collettivo: non sussiste l’obbligo di assistenza ai bagnanti
Sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come a uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. Il responsabile della piscina deve però informare adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 ottobre 2023, 28538)
Sul nesso causale tra la vaccinazioni e il verificarsi del danno alla salute
Il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve valutarsi secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del 'più probabile che non', da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27274)
La Provincia è responsabile per la mancata segnalazione di rischi insistenti anche su aree vicine alla strada
La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito (nel caso di specie è stata conosciuta la corresponsabilità di un ente provinciale per il danno subito da una persona caduta in una buca, nascosta dall’erba alta, insistente su un’area della locale parrocchia, confinante con la strada provinciale).
(Cassazione Civile, 22 settembre 2023, n. 27137)
È responsabile del pestaggio anche chi inciti alla violenza
L'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso", restando irrilevante, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (risultano pertanto essere responsabili in solido ex art. 2055 c.c. non solo l’autore materiale delle lesioni ma anche coloro che con la loro condotta violenta e aggressiva - spintoni e manate prima ed accerchiamento della vittima poi - avevano determinato la possibilità concreta che il malcapitato venisse attinto dal pugno).
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 settembre 2023 n. 25970)
Il genitore offende l’insegnante che rimprovera il figlio: non è legittima difesa
La legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non costituisse legittima difesa, ma rappresentavano un'intollerabile "giustizia fai da te", le offese proferite da un genitore all'insegnate del figlio, il quale aveva pianto a seguito dei rimproveri che gli erano stati mossi dalla professoressa, atteso che mancava del tutto la contestualità della condotta in quanto la reazione - violenta e aggressiva - era avvenuta quando erano trascorsi ormai tre giorni dal rimprovero).
(Cassazione Civile, 18 agosto 2023, n. 24848)
Danno alla reputazione: nessuna riduzione anche se la decisone per estratto è pubblicata sui siti giornalistici
L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21651)
Nessun risarcimento a chi cade a bordo piscina camminando a piedi nudi
Non spetta alcun risarcimento alla cliente caduta a terra dopo essere scivolata mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina di un centro termale. Si tratta infatti di un comportamento incauto, come tale idoneo a rompere il vincolo causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, considerando che sebbene sussista la pericolosità del bordo della piscina al contempo detta pericolosità doveva essere agevolmente prevedibile e percepibile dalla danneggiata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21675)
Sul risarcimento del danno alla salute in caso di preesistenza della malattia in capo al danneggiato
In caso di invalidità permanente che si verifichi su di un soggetto già affetto da precedente menomazione, il calcolo del danno differenziale non patrimoniale deve essere effettuato mediante la sottrazione, dal valore monetario dell’invalidità complessiva inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, del valore monetario di quella preesistente all’illecito. Operare il calcolo del risarcimento solo sulla differenza dei punti percentuali dell’invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire in violazione dell’art. 1223 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 28 giugno 2023, n. 18442)
Escluso il risarcimento automatico per il nipote non ancora nato al momento del sinistro del nonno
In relazione al nipote non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. L'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno è un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile: quando il bambino, venuto alla luce, conoscerà il nonno, il loro rapporto si configurerà fin dall'inizio sulle possibilità fisiche che avrà questi al momento del loro incontro, e non è automatico né presumibile che da una limitata mobilità fisica del nonno il rapporto affettivo tra i due possa essere limitato o deteriorato.
(Cassazione Civile, 17 maggio 2023, n. 13540)