I presupposti per la responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario

Non è possibile ipotizzare una responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario nei confronti della parte per un atto ritardato in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 c.p.c. (fattispecie relativa al ritardo nella notifica di una dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione nell’acquisto ex art. 38 l. n. 392/1978).

(Cassazione Civile, 4 ottobre 2018, n. 24203)