Morte da Covid-19 e polizza infortuni

In assenza di specifica esclusione contrattuale, le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili (il Giudice di merito ha accolto la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2).

(Tribunale di Torino, 19 gennaio 2022, n. 184)


Condotta imprudente della vittima e perdita del diritto al risarcimento

La condotta della vittima che, in stato di alterazione provocato dall’alcool, scavalca un guard-rail per poi precipitare nel sottostante strapiombo è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell'omessa custodia ex art. 2051 c.c., da parte dell'Ente custode, ovvero del comportamento colposo dell'Ente ex art. 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell'evento di danno.

(Cassazione Civile, ordinanza, 14 marzo 2022, n. 8098)


Normale rischio dell'attività sportiva e risarcimento del danno

L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (escluso il risarcimento per l'uomo colpito al naso durante un esame per il conseguimento di un livello superiore di Ju Jitsu, nel corso del quale egli era stato chiamato a fare da "sagoma umana").

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 novembre 2021, n. 35602)


Sull’obbligo dell’istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi

L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. In virtù di detto principio sussiste quindi la responsabilità dell'amministrazione scolastica ed il conseguente diritto al risarcimento danno subito da un alunno che, durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno cadeva a terra urtando con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2021, n. 32377)


Sono gravi difetti i vizi che influiscono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’opera

In tema di appalto privato, configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2021, n. 28859)


Sulle risultanze probatorie della scatola nera

Le risultanze della scatola hanno valore di prova privilegiata quanto alla geolocalizzazione del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ed ai relativi danni, così come prevede la norma istitutiva di tale dispositivo elettronico. La parte interessata, può superare efficacemente tali risultanze, soltanto allegando il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.

(Giudice di Pace di Palermo, 12 ottobre 2021)


Responsabilità per omessa vigilanza dell'Ente Pubblico

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o dal comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. La Pubblica Amministrazione, per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale; inoltre, per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.

(Tribunale di Napoli, 22 luglio 2021, n. 6775)


Sulla responsabilità del titolare di un locale pubblico

In tema di disturbo alla quiete pubblica, l'accertata esposizione di cartelli informativi nello spazio esterno al bar non è sufficiente ad assolvere all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete, né l'eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo è sufficiente. Per escludere la responsabilità del titolare del locale, invece, sono necessari altri comportamenti quali l'aver chiamato le forze dell'ordine e l'essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta dalla tutela della pubblica quiete.

(Cassazione Civile, 22 luglio 2021, n. 21097)


L’utente della strada deve rispettare il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza

Accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità / inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda perché in presenza di una cosa connotata da pericolosità manifesta e visibile, quale è la pavimentazione in pavé che per sua natura è disconnessa e non uniforme, l'utente non aveva rispettato il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione irregolare).

(Tribunale di Milano, 6 luglio 2021)


Anche la zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale è sottoposta al controllo del gestore/proprietario della strada

È configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia. Con l'obbligo per tali soggetti di mantenere, gestire e pulire le strade nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, non solo sulla strada ma anche in prossimità della stessa, o meglio nella zona posta tra il margine della carreggiata e la banchina (fattispecie relativa al sinistro occorso al conducente di una autovettura che a causa del manto stradale usurato e bagnato dalla pioggia era finito fuori strada, urtando contro la roccia lavica che si trovava a margine della carreggiata).

(Cassazione Civile, 9 luglio 2021, n. 19610)