Colpo di frusta inesistente se l'accertamento è "impossibile"
Le norme di cui all'art. 32, comma 3-ter e quater, d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012), che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non violano precetti costituzionali. Le norme citate non pongono infatti limiti ai mezzi di prova né alla risarcibilità del danno; esse semplicemente affermano un principio già proprio del sistema e cioè che è risarcibile solo un danno dimostrato ragionevolmente, mentre non lo sono i danni solo ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili, ma non probabili.
(Cassazione Civile, ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26249)
Responsabilità del fabbricante-venditore di autovetture
Il danno alla salute psichica sofferto da una donna che, mentre era alla guida della propria auto, si è ritrovata con il pedale dell’acceleratore completamente premuto e bloccato deve essere risarcito dal costruttore, rimanendo estraneo alla tematica della circolazione stradale.
(Cassazione Civile, 8 ottobre 2019, n. 25023)
Responsabilità ex art. 2048 Cod. Civ..
La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dei genitori di un bambino di 7 anni che aveva investito con la bicicletta un bimbo di 4 anni).
(Cassazione Civile, ordinanza 4 ottobre 2019, n. 24907)
Sulla individuazione del soggetto responsabile in caso di danno arrecato da animali
Se è vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo (nella specie in esame, la Corte di merito aveva accertato, con apprezzamento insindacabile in Cassazione, che il cane che aveva assalito un bambino fuoriuscendo da un convento non aveva una apprezzabile relazione con il responsabile del luogo, sicché la responsabilità era da imputare alla sua collaboratrice, proprietaria dell'animale).
(Cassazione Civile, 19 luglio 2019, n. 19506)
Diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143)
Perdita di contribuzione derivante dal reddito del figlio deceduto e onere della prova
In tema di risarcimento del danno patrimoniale subìto da parte del genitore per la perdita di contribuzione derivante dal reddito del figlio deceduto a seguito di sinistro stradale, non è sufficiente dimostrare la convivenza tra vittima ed aventi diritto e la titolarità di un reddito da parte della prima, ma occorre invece dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio, essendo peraltro a tal fine necessaria anche l’articolazione di specifici mezzi di prova sulle condizioni sociali e lavorative dei genitori della vittima.
(Tribunale di Bergamo, 15 dicembre 2018, n. 2652)
Responsabilità del giudice: la decisione del giudice è sindacabile solo se è frutto di negligenza inescusabile e sconfina in un provvedimento abnorme
Il giudice non viola la legge per errore inescusabile e attività interpretativa insindacabile nel momento in cui si discosta da un precedente, sia esso della Consulta o della Cassazione. Queste pronunce non sono fonti di diritto e come tali non vincolano il giudice. Nel momento in cui si discosta, però, deve fornire una motivazione adeguata e logica. Egli è sindacabile solo se la sua decisione, frutto di negligenza inescusabile, sconfina in un provvedimento abnorme. In ogni caso la mancanza di motivazione non comporta automaticamente la responsabilità del giudice se è possibile comunque comprendere la sua scelta interpretativa.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 03 maggio 2019 n. 11747)
Azioni nei confronti dell'amministratore di società
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo, o il socio, è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione, di natura aquiliana, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione contrattuale di cui all'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
(Cassazione Civile, 30 maggio 2019, n. 14778)
Il commercialista ha l’obbligo di informare il cliente prospettandogli alternative e costi
Il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli sia le soluzioni praticabili che, tra quelle dal cliente eventualmente desiderate, anche quelle non praticabili o non convenienti, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse. L’errata valutazione sul costo fiscale per il recesso dalla società (88 mila euro a fronte dei 199 mila euro richiesti dal fisco) è espressione di un chiaro errore del commercialista, come tale, costituente inadempimento della sua prestazione professionale ai sensi dell’art. 1218 c.c..
(Cassazione civile, ordinanza, 27 maggio 2019, n. 14387)
Incombe all'infortunato la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
(Cassazione Civile, 10 aprile 2019, n. 9983)