Nessun risarcimento automatico da contrazione dei redditi all’avvocato impossibilitato a muoversi a causa di una caduta
Deve escludersi il riconoscimento di un danno patrimoniale in re ipsa da contrazione dei redditi per l'avvocato temporaneamente impossibilitato a muoversi a causa di una caduta, atteso che non è improbabile che un avvocato temporaneamente impossibilitato a muoversi, possa rinviare i propri appuntamenti e le proprie cause per motivi di salute, continuando a lavorare da casa per quanto possibile (redazione degli atti, contatti con i propri collaboratori ecc.) evitando, così, di subire decrementi patrimoniali.
(Cassazione Civile, 1 febbraio 2023, n. 3018)
Sulla responsabilità contrattuale del consulente fiscale
La responsabilità del consulente fiscale si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile. Qualora il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare l’esistenza e i termini dell’incarico, che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista.
(Tribunale di Brescia, 9 marzo 2020, n. 565)
Trasfusione con sangue infetto: la mancata tracciabilità della sacca inchioda l’ospedale
È legittima la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della struttura sanitaria dalla persona che, a seguito di una trasfusione, ha contratto l’epatite B, qualora sia impossibile tracciare la sacca di sangue trasfusa. La mancata annotazione nella cartella clinica del referto di accompagnamento del centro emo-trasfusionale comporta una irregolarità nella tenuta della cartella stessa, cui può ricollegarsi l’affermazione di responsabilità della struttura.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 gennaio 2020, n. 852)
La responsabilità del conduttore
Ai sensi dell’art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall'incendio dell’immobile locato, anche se causato da terzi che egli abbia ammesso all'uso o al godimento della cosa stessa, anche temporaneamente.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25779)
La responsabilità del maestro di sci e della scuola
La responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale. Pertanto, al danneggiato che abbia riportato lesioni durante una lezione (e, per lui, a chi ne abbia la responsabilità genitoriale) spetta solo allegare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla parte convenuta l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, ossia di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e che le lesioni siano conseguite a circostanze non imputabili al maestro e alla scuola. Questi non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica. In particolare, per escludere la propria responsabilità per le lesioni riportate dall'allievo, al maestro e alla scuola non basta dimostrare che questi avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente e che sia caduto quasi da fermo incrociando gli sci – circostanze, queste, aventi rilevo non decisivo – dovendosi valutare anche le condizioni specifiche della pista nel giorno del sinistro in relazione alle condizioni meteorologiche, elemento che attiene alla causa dell'incidente.
(Cassazione Civile, 23 marzo 2017, n. 7417)