Sull’obbligo dell’istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi
L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. In virtù di detto principio sussiste quindi la responsabilità dell’amministrazione scolastica ed il conseguente diritto al risarcimento danno subito da un alunno che, durante lo svolgimento dell’orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno cadeva a terra urtando con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2021, n. 32377)