Il gestore del centro sportivo e la responsabilità per le sue condizioni
A fronte di lesioni colpose patite da un calciatore, causate da un avvallamento occultato da una pozzanghera in un campo sintetico, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. L’applicazione di questo principio rende irrilevante il fatto che il campo fosse stato ceduto in affitto alla ‘Uisp’ per lo svolgimento di un campionato ad hoc, stante l’obbligo del gestore dell’impianto di governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo e l’obbligo di impedire che esso presentasse rischi nell’utilizzo in condizioni meteorologiche avverse.
(Cassazione Penale, 28 febbraio 2018, n. 9160)