Responsabilità dell’istruttore per i danni patiti dall’allievo

In caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è corretto ricondurre la fattispecie nell’alveo della responsabilità aggravata ex art. 2048, c.c., giacché deve essere posto in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto giuridico, nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza sull’allievo (la Corte afferma la responsabilità dell’istruttore di kitesurf per le lesioni patite dall’allievo conseguenti l’impatto violento contro il muro di cemento di un’abitazione, dopo che, durante lo svolgimento di una lezione della tecnica kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento, perdeva il controllo del suo attrezzo velico).

(Corte d’Appello di Taranto, 22.02.2016, n. 77)