Responsabilità del giudice: la decisione del giudice è sindacabile solo se è frutto di negligenza inescusabile e sconfina in un provvedimento abnorme

Il giudice non viola la legge per errore inescusabile e attività interpretativa insindacabile nel momento in cui si discosta da un precedente, sia esso della Consulta o della Cassazione. Queste pronunce non sono fonti di diritto e come tali non vincolano il giudice. Nel momento in cui si discosta, però, deve fornire una motivazione adeguata e logica. Egli è sindacabile solo se la sua decisione, frutto di negligenza inescusabile, sconfina in un provvedimento abnorme. In ogni caso la mancanza di motivazione non comporta automaticamente la responsabilità del giudice se è possibile comunque comprendere la sua scelta interpretativa.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 03 maggio 2019 n. 11747)