Agenzia di viaggi tra obblighi informativi e negligenza del consumatore

In base al principio di auto-responsabilità del consumatore, deve escludersi la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcitoriamente compensate, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator per iscritto qualche giorno prima della partenza (nel caso di specie anche quando vi sia stato un iniziale deficit informativo da parte dell’agenzia di viaggi, il consumatore non può chiedere il risarcimento per non aver utilizzato – solo per sua negligenza – le informazioni che sono state fornite successivamente).

(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14257)