Responsabilità della banca su operazioni non riconosciute dal correntista

La responsabilità contrattuale dell’istituto di credito in caso di operazioni bancarie “non ‘riconosciute’’ dal correntista è esclusa soltanto ove la banca provi il dolo di questi o l’adozione di comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. In mancanza di tale prova, il rischio è posto a carico dell’istituto di credito che, agendo secondo la diligenza professionale dell’avveduto banchiere, valutata tenendo conto di tutti i rischi tipici delle specifiche attività poste in essere, è tenuto a prevederlo e gestirlo.

(Cassazione civile, Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2950)