Responsabilità dei precettori e dei maestri per fatto degli altri allievi

L’amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). In altri termini, incombe sul danneggiato l’onere della prova dell’illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo. Con specifico riferimento ai casi in cui la scuola si avvalga dell’opera di terzi, essa assume il rischio connaturato e pertanto risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state cagionate. Ed infatti la responsabilità del preponente non viene in tal caso meno neanche qualora i preposti non siano alle sue dipendenze, essendo sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile.

(Cassazione Civile, 12 maggio 2020, n. 8811)