Omessa manutenzione del bene pubblico
Ove dall’omessa custodia e manutenzione della strada pubblica derivi un’alterazione del deflusso delle acque che rechi danno alle colture di un fondo, il proprietario del medesimo è legittimato alla generale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., per il ristoro del danno, eventualmente comprensivo dell’esborso per l’esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 marzo 2021, n. 8272)