Responsabilità della struttura sanitaria in caso di ritardo della prestazione

Una volta che venga accertato il ritardo ingiustificato nell’intervento, non avendo la struttura ospedaliera dimostrato l’impossibilità di intervenire sul paziente a causa delle sopravvenienze più gravi, la condotta dei congiunti del paziente, che avevano deciso di portarlo via, non costituisce violazione del dovere di correttezza né causa di una colpevole impossibilità sopravvenuta.

(Cassazione Civile, 15 giugno 2021, n. 16936)