Incombe all’infortunato la prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa

Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

(Cassazione Civile, 10 aprile 2019, n. 9983)