Paziente suicida in ospedale e richiesta risarcitoria dei congiunti per la perdita del rapporto parentale

Se deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponde, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente (che lamenti la mancata adeguata vigilanza sulla sua persona, ed in particolare l’omesso impedimento di atti autolesivi), non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all’iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso, particolarmente nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato, soprattutto quello psichiatrico, si risolva in un atto suicidario portato a compimento.

(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14258)