Presidente dell’associazione e responsabilità solidale

Ai fini della responsabilità tributaria per illeciti di una associazione non riconosciuta, non è sufficiente la la mera sussistenza di un incarico direttivo gestionale nell’ambito della associazione, essendo invece necessario dimostrare il ruolo concretamente tenuto. La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2, c.c., per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1489)