Responsabilità dell’amministratore per bancarotta: risponde anche la testa di legno
L’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se è investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno): sussiste infatti il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Il dolo dell’amministratore formale nel reato commesso dall’amministratore di fatto, può configurarsi anche come eventuale ed essere integrato dall’omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l’accettazione del rischio che esse possano verificarsi.
(Cassazione Penale, 13 giugno 2018, n. 27163)