Obbligo dell’appaltatore di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e le istruzioni impartite dal committente
L’obbligo dell’appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornitogli dal committente non si attenua in presenza di certificazioni qualificate sulla fattibilità dell’opera, giacché la presenza di tali certificazioni non modifica la natura dell’obbligazione dell’appaltatore come obbligazione di risultato, salvo l’apprezzamento che, in concreto, l’errore progettuale non sia palese e la relativa rilevazione esuli dalle cognizioni dell’appaltatore.
(Cassazione Civile, ordinanza 1 ottobre 2019, n. 24466)