Inadempimento del mandato di difesa: la prescrizione decorre dal giudicato

Nel caso in cui l’illecito contrattuale consista nell’inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’articolo 2935 c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza, 3 novembre 2020 n. 24270)