L’avvocato non risponde se omette di eccepire una nullità rilevabile d’ufficio

Deve escludersi l’ipotesi di responsabilità professionale per l’avvocato che erroneamente omette di eccepire una nullità comunque rilevabile d’ufficio sulla base del materiale processuale già acquisito e dal quale il giudice non può prescindere (nella specie, relativa ad un licenziamento disciplinare, dall’esame della lettera di licenziamento, riprodotta dalle parti in ricorso e in controricorso, emergeva chiaramente che la contestazione del fatto fosse stata contestuale al licenziamento, sicché era evidente che risultava, dai documenti di causa, che non fosse stato rispettato l’iter di cui all’art. 7 l. n. 300 del 1970. Trattandosi di un fatto già acquisito al processo, ben era possibile – ed anzi doveroso – il rilievo officioso, da parte del giudice di appello, dell’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata, cosicché del tutto correttamente il giudice di primo grado e successivamente la Corte d’appello hanno ritenuto che, non solo in grado di appello, ma anche con il ricorso per cassazione, essendo qualsivoglia nullità negoziale rilevabile in ogni stato e grado del processo, potesse essere dedotta la nullità per difetto di forma, benché nell’atto di impugnazione del licenziamento predisposto dall’avvocato tale eccezione non fosse stata formulata).

(Cassazione Civile, 9 novembre 2022, n. 33030)