Responsabilità della P.A. ex art. 2043 Cod. Civ.

In caso di danni provocati da animali randagi, il danneggiato deve specificamente dimostrare che la cattura e la custodia di quello specifico animale che ha provocato il danno era possibile ed esigibile in concreto da parte della pubblica amministrazione competente e che l’omissione di tali condotte sia riconducibile ad un comportamento colposo dell’ente stesso.

(Cassazione Civile, 14 maggio 2018, n. 11591)